Istituto Comprensivo Avigliana nessuna immagine

Regolamenti di Istituto Scuola Defendente Ferrari

REGOLAMENTO PER LE USCITE ED I VIAGGI  D’ISTRUZIONE

REGOLAMENTO LABORATORI D’INFORMATICA

 “STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA”

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO PER LE USCITE ED I VIAGGI D ‘ISTRUZIONE

 Art. 1

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

2. Le attività, di cui al comma precedente, devono essere approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti secondo i criteri del presente Regolamento e rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

3. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

4. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Classe almeno 60gg prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

5. Si auspica la totale partecipazione della classe; il limite  numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli studenti frequentanti la classe.

6. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un docente coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola

7. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.

8. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta al Docente Coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al docente coordinatore) almeno 30 gg. prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo alla Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa.

9. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata ( senza pernottamento)in occasione  di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.

10. Il Consiglio d’Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata ad un contributo (massimo il 50% di due quote di partecipazione).

11. Il numero degli studenti per docente accompagnatore non può superare 15.

12. Gli studenti dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.

13. A norma di Legge non è consentita la gestione extra‑bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul clic postale n. 179801521 intestato a Scuola Media Statale “D. Ferrari” di Avigliana dalle singole famiglie o dal docente responsabile o da un genitore incaricato.

14. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.

15. I docenti accompagnatori al i rientro devono compilare il modello per l’indennità di missione, consegnarlo in segreteria  (allegare le eventuali ricevute nominative dei . pasti consumati per quali si ha diritto a rimborso) e relazionare al Consiglio di Classe.

16. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80%, almeno, degli studenti.

17. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.

18. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme disciplinari che regolano le attività didattiche.

REGOLAMENTO  LABORATORI  DI INFORMATICA

Art. 1

1.  Ogni anno scolastico, il Dirigente individua un Responsabile in ogni plesso per i laboratori di informatica.

2.  Il calendario di utilizzo dei laboratori d’informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell’orario all’inizio dell’anno scolastico. L’accesso in altri momenti deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza  o con il Responsabile.

I collaboratori scolastici saranno avvisati del calendario e delle autorizzazioni.

3.  La richiesta ed il conseguente spostamento  di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo deve essere richiesto tramite un registro che sarà disponibile presso il tavolo dei collaboratori scolastici all’ingresso.         

4.  Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrino malfunzionamenti o mancanze riferirsi prontamente, senza manipolare nulla, al Responsabile o alla Presidenza.

5.  Nei laboratori gli studenti dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno data, orario di utilizzo, classe e  nominativi.

6.  Si deve aver cura che tutti gli studenti rispettino le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. I ragazzi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nella tastiera e/o nelle altre periferiche.

7.  In ogni laboratorio è presente un armadio che contiene la manualistica del software e dell’hardware.

8.  Per accedere alla manualistica e ai CD o ai floppy occorrerà riferirsi al Responsabile.

9.  Non è possibile utilizzare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (L’elenco del software di cui la  scuola  possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori).

10.  Non è possibile installare software sui computer senza il consenso del Responsabile. Si  richiama l’osservanza  delle norme per  il rispetto del diritto d’autore e del copyright.

11.  I collegamenti ad internet dovranno essere trascritti su un apposito registro indicando data, orario del collegamento classe e nominativo.

12.  I docenti e gli studenti troveranno sugli hard disk cartelle predisposte: quelle costituiranno l’area di lavoro assegnata ed usufruibile per i propri lavori. Solo all’interno di queste sarà possibile creare nuove cartelle e registrare i propri file.

13.  Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del  responsabile o della Presidenza.

14.  Prima di uscire dal laboratorio accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le  apparecchiature elettriche siano spente.

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in G. U. 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
… OMISSIS ….
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione  delle conoscenze lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei moli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione dei diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà  i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente- e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività  interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di  sostegno e promozione della salute e di  assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative l’interno della scuola, nonché l’utilizzo di  locali da parte degli studenti e delle associazioni di  cui fanno pare. i regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti  ad avere nei  confronti del capo d’istituto dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri  elencati  nell’articolo 3 al corretto svolgimento dei rapporti  all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità  scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e, reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, In tal caso la durata dell’allontanamento  è commisurata alla gravità  del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le  sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328  commi 2 e  4 del decreto legislativo16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L’organo di garanzia di cui  al  comma 2 decide, su richiesta degli  studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dei presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. la decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale da tre docenti e da un genitore  designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

3. E’ abrogato il capo III del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 Premesse  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo  caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico, trasporti.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

S1.    Richiamo verbale.

S2.    Consegna da svolgere in classe,

S3.    Consegna da svolgere a casa.

S4.    Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell’aula, sotto stretta sorveglianza dei docente.

S5.    Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente.

S6.    Ammonizione scritta sul diario dello studente.

S7.    Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.

S8.    Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.

S9.    Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo didattica si può ricorrere a compiti dì punizione per tutto un gruppo.

Art. 3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S 1 a S7

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.

Il  Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti Il  Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori)                         

Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione S 10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta dei Consiglio di Classe

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da S1 a S8; verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In esso si dovrà comunicare la data e l’ora di riunione dell’organo collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati non parteciperanno, alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico nominerà un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell’eventuale tutore.

La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:

 ‑ l’obbligo di frequenza per tutto le attività scolastiche;

 ‑ l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune,

 ‑ l’obbligo di frequenza solo per attività scolastiche;

 ‑ la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

  Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura dei Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui riferisce il provvedimento.

Art. 5 Corrispondenza mancanze sanzioni

Ritardi ripetuti  da S1 a S7

Ripetute assenze saltuarie  da S1 a S7

Assenze periodiche  da S1a S7

Assenze o ritardi non giustificati  da S1 a S7

Mancanza dei materiale occorrente  da S1 a S7

Non rispetto delle consegne a casa  da S1 a S6

Non rispetto delle consegne a scuola  da S1 a S8

Disturbo delle attività didattiche  da S1 a S8

Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri  da S1 a S9

Violenze psicologiche verso gli altri  da S6 a S9 Violenze fisiche verso gli altri  da S6 a S9

Reati e compromissione dell’incolumità delle persone  S10 .

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno do provvedendo ella pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le f ricreazioni

Art. 6 Organo di Garanzia e impugnazioni

L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio di Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta. di chiunque abbia interesse, anche nei conflitti, che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.