Prot. n. 35264/A1409C del 23/09/2022
Oggetto: Infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni in ambito scolastico (a. s. 2022-2023)
A seguito della pubblicazione dei documenti “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolas2co (a.s. 2022-2023)”
(versione 5 agosto 2022) e “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti
dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a
gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” (versione 11 agosto 2022) e alla Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 del 19.08.2022 e alla successiva nota del
28.08.2022 di trasmissione del “Vademecum illustrativo delle indicazioni finalizzate a mitigare gli
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno
scolastico 2022 -2023”, e alle Circolari del Ministero della Salute prot. n. 19680 del 30.03.2022 e
prot. n. 37615 del 31.08.2022 si ritiene opportuno effettuare un riepilogo delle principali raccomandazioni per la ripresa dell’attività scolastica:
In ingresso a scuola non è più attiva la misurazione della temperatura.
Nel caso in cui si manifestino sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con
difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C
è raccomandato non andare a scuola, rimanere presso il proprio domicilio e contattare
tempestivamente il proprio pediatra o medico di famiglia e attenersi alle sue indicazioni.
Nel caso in cui, dopo valutazione medica, la sintomatologia non fosse riconducibile al
Covid-19, e pertanto il tampone non venisse eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola
secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro.
Qualora il pediatra/medico di famiglia sospetti il rischio di infezione da Covid-19 prescriverà
un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale contagio. In caso di positività i genitori
dovranno avvisare la scuola.
Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno della scuola, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza. La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. In questa situazione la scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno con2nuare la frequenza scolastica.
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.
I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non sono utilizzabili ai fini dell’adozione delle misure indicate nella presente nota.
L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo; in caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo.
Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti.
Non sono previste misure specifiche per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30.03.2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (in ambiente chiuso o assembramento) per personale scolastico e alunni con più di 6 anni. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2;
in caso di risultato negativo e, se ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all’intero gruppo classe e l’informazione sarà comunicata ai genitori/studenti a cura del dirigente scolastico.
Nel caso in cui un docente risultasse positivo all’infezione da Covid-19 gli alunni delle classi in cui ha fatto lezione sono da considerare come contatti stretti e quindi da sottoporre al regime di autosorveglianza solo se il contatto è avvenuto nell’arco delle 48 ore precedenti il riscontro della positività o l’insorgenza dei sintomi; la stessa regola si applica nel caso in cui sia un alunno a risultare positivo.
L’alunno che risulta essere un contatto di caso positivo extrascolastico, potrà continuare l’attività educativa e didattica sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dalla data di positività del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) se con più di 6 anni.
Il personale non docente che non ha contatti stretti e prolungati con gli alunni/insegnanti, se riscontrato positivo non determina il regime di autosorveglianza.
Se in una classe sottoposta al regime di autosorveglianza altri alunni venissero riscontrati positivi al Covid-19, il periodo di autosorveglianza già in essere non viene comunque prolungato oltre al decimo giorno.
Per quanto riguarda il consumo dei pasti, i contatti stretti sottoposti al regime di autosorveglianza si raccomanda di consumare i pasti in ambienti o orari diversi da quelli utilizzati dagli alunni non sottoposti all’autosorveglianza.
Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti affetti da patologie o disabilità e le persone che stanno svolgendo attività sportive.
La vaccinazione è un importante strumento di protezione per gli studenti e per le loro famiglie e può essere effettuata a partire dai 5 anni. Le modalità per l’adesione sono consultabili sul sito il www.ilpiemontetivaccina.it.
Distinti saluti.
Il responsabile del settore prevenzione,
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Bartolomeo Griglio
Il consulente strategico del Presidente
della Giunta Regionale
Pietro Presti
Il Direttore Sanità e Welfare
Mario Minola