Oggetto: Nuove disposizioni in materia di sicurezza D. L. 24 marzo 2022 n. 24
Ai sensi del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, recante ”Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza”, si riportano di seguito le misure previste per la scuola, a partire dal prossimo
primo aprile, con la fine dello stato di emergenza.
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta
eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi
di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al
Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Gestione dei casi di positività
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale del personale
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica Dott.ssa Romana Guma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)